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I nostri Servizi |
1.
D - Per fruire delle detrazioni del
55% previste dalla Finanziaria 2007 relative alle spese per la riqualificazione
energetica di edifici esistenti (riduzione delle dispersioni termiche,
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, installazione
di caldaie a condensazione) devo inviare la domanda al Centro di Pescara
dell'Agenzia delle Entrate o all'ENEA?
R - Né all'uno né all'altra. Non occorre
inviare alcuna domanda preventiva.
2.
D - Cosa occorre inviare all'ENEA e
come?
R - La normativa 2008 impone che entro 90
giorni dal termine dei lavori occorre inviare solo una copia dell'attestato di
qualificazione energetica (allegato A al "decreto edifici") e la scheda
informativa degli interventi realizzati (allegato E). Tuttavia, esclusivamente
per gli interventi relativi alla sostituzione di finestre in singole unità
immobiliari e all'installazione di pannelli solari, l'allegato A non è richiesto
mentre la scheda informativa è stata modificata rispetto al 2007 ed ha preso il
nome di allegato F. Non vanno inviate asseverazione, relazioni tecniche,
fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia, ecc. Inoltre, dal
2008, occorrerà obbligatoriamente avvalersi per l'invio - tranne casi
particolari in cui
la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione
negli schemi resi disponibili dall’ENEA e per cui sarà ancora possibile inviare
una raccomandata - della procedura guidata di
compilazione e di invio informatico attraverso l'apposito sito internet
disponibile dal 30/4/08.
Per i motori e gli inverter va inviata solo la scheda informativa
(rispettivamente allegato B e allegato C al "decreto motori").
3.
D - Dove posso trovare gli allegati
A, B, C, D, E, F, G e H?
R - Tali allegati sono, appunto, allegati
al "decreto edifici" - scaricabile dalla sezione "I decreti attuativi" - che
invitiamo a leggere attentamente. Si ricorda, in ogni caso, che l'invio all'ENEA
deve essere fatto obbligatoriamente solo attraverso la nostra applicazione web
raggiungibile dalla homepage di questo sito.
4.
(accorpata alla faq 2)
5.
D - Perché per gli interventi di
riqualificazione energetica e installazione di caldaie a condensazione, pompe di
calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia è necessario
munirsi sia dell'asseverazione di un tecnico, sia dell'attestato di
certificazione o qualificazione energetica? Non è sufficiente un solo documento?
R - L'asseverazione - da conservare - serve
a dimostrare che l'intervento realizzato è conforme alle specifiche del decreto
e permette quindi la concessione della detrazione fiscale. Invece la
qualificazione - da inviare all'ENEA - trae origine da un'altra legge e
precisamente dall'art. 6, comma 1-ter del D.Lgs. 192/2005 come modificato dal D.
Lgs. 311/2006 che impone il possesso del documento per poter accedere a
qualsiasi incentivo pubblico se non altrimenti esplicitamente disposto. Sono
quindi necessarie entrambe e il decreto ministeriale consente di comprendere
nella detrazione anche la parcella del tecnico che dovrà produrre tale
documentazione.
6.
(sostituita dalla faq 31)
7.
(accorpata alla faq 31)
8.
D - Ho intenzione di installare
pannelli solari per produrre acqua calda. Quali documenti devo acquisire e quali
devono essere le caratteristiche dei pannelli?
R - Nel 2008 occorrono solo due documenti:
1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti
richiesti dall'art. 8 del "decreto edifici" (documento da conservare). 2) Scheda
informativa sull'intervento realizzato (da compilare a video e da inviare
all'ENEA). Per le caratteristiche dei pannelli, si può far riferimento a quanto
disposto dall'art. 8 del "decreto edifici".
9.
D - Devo sostituire l'impianto di
climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione. Quale documentazione
devo acquisire e quali devono essere le caratteristiche della caldaia?
R - Occorrono tre documenti: 1)
Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti
richiesti dall'art. 9 del "decreto edifici"; per gli impianti di potenza
inferiore a 100 kW questo documento può essere sostituito da una certificazione
dei produttori che attesti il rispetto dei medesimi requisiti corredata dalle
certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa
europea (documento da conservare). 2) Attestato di certificazione (o
qualificazione) energetica da parte di un tecnico abilitato che contenga i dati
di cui all'allegato A del decreto, relativi all'immobile: la qualificazione
energetica va riprodotta a video e inviata all'ENEA. 3) Scheda informativa che
contenga i dati di cui all'allegato E del decreto (da compilare a video e da
inviare all'ENEA). Per le caratteristiche della caldaia, si può far riferimento
a quanto disposto dall'art. 9 del "decreto edifici".
10.
(accorpata alle faq 8 e 9)
11.
D - Sono incentivati gli impianti
di riscaldamento che utilizzano fonti rinnovabili?
R - Per quanto riguarda le fonti
rinnovabili il "decreto edifici" prevede esplicitamente detrazioni solo per i
pannelli solari termici mentre dal 2008 sono agevolati anche le pompe di calore
ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia. Inoltre, secondo
l'art. 1 comma 2 del decreto, sono incentivati tutti gli interventi di
riqualificazione energetica che conseguono un indice di prestazione energetica
per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell'allegato
A al DM 11/3/08. Quindi, nel caso che venga certificata questa prestazione,
detti impianti sono ammissibili alla detrazione facendo riferimento al comma 344
della Finanziaria 2007 e all'art. 6 del "decreto edifici". Nel caso poi che si
voglia installare una caldaia a biomasse, leggere la faq 42.
12.
D - Nella ristrutturazione di una
casa, posso approfittare della detrazione del 36% per i lavori di manutenzione
straordinaria e del 55% per i lavori di riqualificazione energetica?
R - Si, non c'è contrasto tra i due tipi di
benefici. Ovviamente non sono cumulabili per lo stesso intervento.
13.
(accorpata alla faq 14)
14.
D - Chi può firmare l'asseverazione
di un intervento e l'attestato di qualificazione (o certificazione) energetica
previsto dal decreto? E le spese sono detraibili?
R - La documentazione prevista dal decreto
può essere redatta da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di
edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla
legislazione vigente ed iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale.
Nelle regioni in cui vige una legislazione regionale apposita, invece, i tecnici
sono soggetti a detta legislazione. Le parcelle dei professionisti sono comunque
anch'esse detraibili al 55%.
15.
D - Mia moglie possiede
un'abitazione su cui vorremmo sostituire finestre e infissi. Posso pagare io le
spese di ristrutturazione e richiedere poi la relativa detrazione, posto che la
proprietaria non avrebbe la possibilità di usufruire dei benefici fiscali a
causa di un reddito insufficiente?
R - Si. Infatti i soggetti ammissibili a
detrazione sono quelli che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi
su unità immobiliari esistenti o parti di esse di qualsiasi categoria catastale,
anche rurali, possedute o detenute, purché riscaldate. A questi possono
aggiungersi i familiari conviventi (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado).
16.
D - Il materiale X che sto usando
per coibentare le pareti della mia casa può essere ammesso a detrazione?
R - Le detrazioni si riferiscono a
tecnologie e non a specifici materiali. Il tecnico che cura l'intervento globale
avrà il compito di scegliere i materiali che assicurino il raggiungimento degli
obiettivi prescritti.
17.
D - Mi hanno detto che in base
all'art. 2 del decreto è incentivata l'installazione di pannelli solari solo
sugli edifici esistenti. E' corretta questa interpretazione?
R - La "circolare
entrate" conferma questa interpretazione. Restano quindi esclusi i nuovi
edifici, quelli in costruzione e anche le nuove strutture sportive o ricreative.
18.
(accorpata alla faq 31)
19.
D - I pannelli solari che ho
intenzione di installare non hanno la certificazione UNI 12975, come richiesto
dall'art. 8 comma 1c del decreto, ma UNI EN 12976. Posso ugualmente usufruire
degli incentivi?
R - Il DM 26/10/07, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/12/07, ha
ribadito che tutti i pannelli certificati UNI EN 12975 e UNI EN 12976 sono
ammessi alla detrazione e sono equiparati a detti collettori anche tutti i
pannelli certificati in base alle norme europee EN 12975 e EN 12976 in un Paese
dell'Unione Europea o della Svizzera.
20.
D - Per la sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale è possibile utilizzare generatori di calore ad alto
rendimento diversi dalle caldaie a condensazione?
R - Si può far riferimento al comma 344 della Finanziaria per cui qualsiasi
intervento, anche multiplo, che consegua un indice di prestazione energetica per
la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell'allegato A al
DM 11/3/08 può usufruire della detrazione del 55%. Dal 2008 sono ammessi al
beneficio anche le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici
a bassa entalpia, purché rispondano ai requisiti prestazionali previsti
dall'allegato H del "decreto edifici". La documentazione da approntare è la
seguente: 1) asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei
requisiti richiesti dal decreto (documento da conservare); 2) attestato di
certificazione (o qualificazione) energetica da parte di un tecnico abilitato
che contenga i dati di cui all'allegato A, relativi all'immobile (la
qualificazione va compilata a video e inviata all'ENEA); 3) scheda informativa
che contenga i dati di cui all'allegato E (da compilare a video e inviare
all'ENEA).
21.
D - Devo asseverare la messa a
punto del sistema di distribuzione in seguito all'installazione di un generatore
di calore a condensazione. Ma cosa si intende per valvole termostatiche a bassa
inerzia termica? E soprattutto sono sempre necessarie?
R - Per valvole termostatiche a bassa inerzia termica si intendono le valvole
caratterizzate da un tempo di risposta (determinato in conformità al punto
6.4.1.13 della norma UNI EN 215) inferiore a 40 minuti. Le valvole in possesso
del marchio di conformità CEN (European Committee for Standardization)
ottemperano a tale requisito e sono sempre necessarie tranne nei seguenti due
casi: 1) se la temperatura media del fluido termovettore è inferiore a 45 °C; 2)
se, in alternativa, è installata un'altra regolazione di tipo modulante agente
sulla portata e su tutti i corpi scaldanti.
22.
D - Voglio installare nel mio
appartamento un condizionatore dotato di variatore di velocità (inverter). Posso
accedere alle detrazioni fiscali di cui ai decreti del 19 febbraio 2007?
R - Si ritiene che tale intervento non possa rientrare in quelli previsti dal
"decreto edifici" (con detrazione fiscale al 55%) mentre la parte riguardante il
variatore di velocità potrebbe rientrare tra i benefici previsti dal "decreto
motori" (con detrazione fiscale al 20%). Però facciamo notare che, per accedere
alla detrazione, la potenza elettrica dell'inverter deve essere uguale o
superiore a 7,5 kW che difficilmente si raggiunge in apparecchi per uso
domestico (si verifichi sul catalogo del rivenditore il valore della potenza
elettrica assorbita da non confondersi con quella frigorifera del
condizionatore). Si ricorda, infine, che per gli interventi finalizzati al
conseguimento di risparmi energetici esiste sempre l'alternativa della
detrazione del 36%, utilizzando la normativa già in vigore da alcuni anni e
seguendo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate contenute in un'apposita
guida scaricabile dal loro sito.
23.
D - La fine dei lavori da cui
decorre il termine per la presentazione della domanda all'ENEA è da intendersi
dalla chiusura del cantiere o dalla data di emissione della fattura?
R - All'ENEA non va inviata una domanda bensì una documentazione tecnica
(attestato di qualificazione energetica e/o scheda informativa). La risoluzione
244/E del 2007 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che la decorrenza dei
termini per l'invio della documentazione parte dal giorno del "collaudo" finale
dei lavori.
24.
D - Sono un amministratore di
condomini. Nel caso di interventi per aumentare l’efficienza energetica, non mi
è ben chiara la documentazione da predisporre e da inviarvi, a seconda delle due
diverse tipologie di impianto che possono essere presenti, autonomo e
centralizzato.
R - Nel caso di interventi su condomini occorre distinguere i diversi casi che
si possono presentare:
a) Interventi in parti comuni del condominio:
- se l’impianto termico è centralizzato occorre predisporre un unico allegato
"A" e un allegato "E" del decreto attuativo per l'intero edificio;
- se gli impianti sono autonomi occorre predisporre tanti allegati "A" per
quanti sono gli appartamenti ma un unico allegato E riferito al condominio.
b) Intervento su singolo appartamento:
- se l’impianto termico è centralizzato, consigliamo di predisporre un allegato
“A” adottando il metodo semplificato di cui all'allegato "G" e facendo
riferimento, per l'involucro edilizio, al singolo appartamento e, per l'impianto
di riscaldamento, a quello centralizzato; inoltre va predisposto l'allegato "E"
per il singolo appartamento;
- se l’impianto è autonomo occorre predisporre gli allegati "A" e "E" per il
singolo appartamento.
Si ricorda che, in accordo con la Finanziaria 2008, per gli interventi
realizzati dal 1/1/08 l'allegato A non viene più richiesto per la sostituzione
di finestre comprensive di infissi e per l'installazione di pannelli solari in
singole unità immobiliari. In questi casi, inoltre, l'allegato E è sostituito
dall'allegato F.
25.
D - Vorrei sapere quale è la
differenza tra un attestato di certificazione energetica e uno di qualificazione
energetica e quale dei due debbo far compilare per accedere agli incentivi del
55%.
R - Se nel Comune dove ha sede l'edificio soggetto ad intervento sono in vigore
procedure e metodologie per la produzione dell'attestato di certificazione
energetica approvate dalla Regione (o dalla Provincia Autonoma o presenti nel
regolamento comunale antecedentemente alla data dell' 8 ottobre 2005) occorre
produrre tale certificazione nei modi e termini previsti da dette procedure.
Negli altri casi è sufficiente l'attestato di qualificazione energetica come
previsto dal decreto attuativo del 19 febbraio 2007. Si ricorda che, in accordo
con la Finanziaria 2008, per gli interventi realizzati dal 1/1/08 tale attestato
non viene più richiesto per la sostituzione di finestre comprensive di infissi e
per l'installazione di pannelli solari in singole unità immobiliari.
L'attestato di qualificazione energetica è compilato da un tecnico abilitato,
che può essere anche stato coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di
detrazione, ed ha una validità temporanea legata all'uscita delle normative
specifiche, mentre per l'attestato di certificazione energetica, in attesa delle
linee guida nazionali, la validità è di 10 anni. Inoltre il tecnico che può
compilare un attestato di certificazione risulta particolarmente qualificato e,
per garantirne l'indipendenza, non deve essere coinvolto nei lavori.
26.
(accorpata alla faq 9)
27.
D - Il comma 3 dell'art. 1 del
"decreto edifici" non fa riferimento alle strutture opache orizzontali previste
invece dal comma 345 della Finanziaria. Cosa significa? E' un errore oppure la
coibentazione di pavimenti, coperture e tetti non è proprio agevolata?
R - L'errore nella tab. 3 della Finanziaria 2007 (nelle colonne delle "strutture
opache orizzontali" erano stati invertiti i valori relativi alle trasmittanze
delle "coperture" e dei "pavimenti") è stato corretto dall'art. 1 c. 23 della
Finanziaria 2008 e l'art. 9-ter del DM 7/4/08 ha reso ora pienamente operativa
la detrazione con decorrenza retroattiva dal 1/1/07.
28.
D - L'IVA sui lavori che mi accingo
a fare e che rientrano tra quelli agevolati dal "decreto edifici" è al 10%? E il
55% da detrarre è comprensivo di IVA?
R - La risposta alla prima domanda è affermativa per quanto riguarda la
prestazione di servizi e fino a concorrenza dell'importo della prestazione
stessa per quanto riguarda la cessione di beni, qualora questi siano di valore
significativo. Per la seconda domanda, qualora l'IVA rappresenti un costo - come
per le persone fisiche - è detraibile. Non lo è se l'imposta è scaricabile, come
nel caso delle aziende. Per i dettagli si veda la "circolare
entrate" al paragrafo 9.
29.
D - Sto ultimando una villetta per
la quale ho ottenuto la licenza di costruzione nel 2005 ma in cui mi devono
ancora installare la caldaia, già ordinata. Sto tuttavia valutando l'opportunità
di sostituirla con un generatore di calore a condensazione ma non sono sicuro
che questo cambio sia agevolato, pur essendo l'edificio esistente. Posso
usufruire delle detrazioni?
R - Nel caso specifico non c'è la sostituzione del generatore di calore
esplicitamente richiesta ma solo un cambio di ordine e quindi si ritiene che
l'intervento non sia agevolabile. Inoltre, per edificio esistente si intende un
edificio iscritto al catasto o per il quale è in corso l'accatastamento e per il
quale si paga l'ICI se dovuta, altrimenti è più corretto considerarlo in corso
di costruzione, nel qual caso non sono previsti comunque benefici.
30.
D - Il limite previsto di 30.000,
60.000 o 100.000 euro di detrazione deve intendersi per ciascun intervento o per
ciascun richiedente?
R - Il limite massimo di detrazione è riferito all'unità immobiliare oggetto
dell'intervento e sarà eventualmente suddiviso se esistono più possessori
dell'immobile che partecipano alla spesa. Per gli interventi in un condominio
l'ammontare massimo di detrazione deve intendersi riferito a ciascuna delle
unità immobiliari che compongono l'edificio, eccezion fatta per gli interventi
di riqualificazione globale ricadenti nell'ambito di applicazione del comma 344
per i quali il tetto massimo di detrazione è unico per tutto il condominio e
dovrà essere ripartito tra tutti i condòmini.
31.
D - In casa mia devo sostituire le
finestre. Quale documentazione devo preparare e quali sono le caratteristiche
che devono avere le nuove finestre? Inoltre è detraibile anche la sostituzione
di persiane e scuri?
R - Per il 2008, nel caso di unità immobiliari singole come quello citato,
occorrono solo due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato,
che specifichi il valore della trasmittanza termica degli infissi dismessi
(eventualmente stimandola in base alle caratteristiche del profilato e della
tipologia del vetro) e dei nuovi infissi assicurando il non superamento dei
valori limite prescritti dal DM 11/3/08; questa asseverazione può essere
sostituita da una certificazione del produttore della finestra con le stesse
specifiche relative alla trasmittanza degli infissi vecchi e nuovi: la nuova
trasmittanza deve essere dichiarata tramite le certificazioni dei singoli
componenti - ossia profilati e vetri - rilasciate nel rispetto della normativa
europea (documento da conservare). 2) Nuova scheda informativa (o
allegato F al "decreto edifici", da compilare a video, anche a cura dell'utente
finale senza l'ausilio del tecnico, e inviare all'ENEA tramite l'apposito link
sulla homepage). Ciò vale anche per le unità immobiliari a destinazione d'uso
diversa da quella residenziale (aziende, uffici, attività commerciali e
produttive) purché univocamente definite in Catasto come singola unità (v. faq
46).
In tutti gli altri casi (lavori in parti comuni condominiali, aziendali, ecc.)
non cambia la normativa precedente: occorrono ancora asseverazione (o
certificazione del produttore), attestato di qualificazione energetica (allegato
A) e vecchia scheda informativa (allegato E). L'unico requisito tecnico
richiesto è il valore della trasmittanza termica delle finestre comprensive di
infissi che deve rispondere ai valori tabellati nell'allegato B al DM 11/3/08.
Si noti che tale valore per il 2008 non è lo stesso del 2007 ma più restrittivo.
La sostituzione di persiane e scuri è detraibile solo se effettuata
contestualmente alla sostituzione degli infissi, tuttavia i valori di
trasmittanza da rispettare si riferiscono solo al telaio e al vetro senza
considerare il contributo degli elementi accessori.
32.
D - Sto per installare una caldaia
a condensazione sostituendone un'altra. Devo richiedere l'asseverazione
dell'impianto direttamente al produttore o posso avvalermi di un tecnico di mia
fiducia? E il tecnico installatore deve essere indicato dal produttore della
caldaia o posso sceglierlo io?
R - Se la potenza nominale è uguale o superiore a 100 kW occorre l'asseverazione
dell'impianto che lei può richiedere a un tecnico di sua fiducia. Se, viceversa,
la potenza è inferiore a 100 kW, lei può scegliere: o richiede l'asseverazione
al tecnico che preferisce o richiede una certificazione al produttore della
caldaia e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il
rispetto degli stessi requisiti di cui all'art. 9, comma 1 del "decreto
edifici". La scelta del tecnico installatore spetta solo a lei.
33.
D - E' agevolabile la spesa per la
sostituzione della porta di ingresso? E quella del box auto adiacente? Se si,
queste porte come devono essere considerate?
R - Riteniamo che nel caso della porta di
ingresso la risposta sia affermativa, sia nel caso che questa non abbia
superfici trasparenti o vetrate, sia nel caso vi sia una parte vetrata come, ad
esempio, una porta-finestra. Fonti del MSE hanno precisato che in entrambi i
casi i valori di trasmittanza da rispettare possono essere considerati pari a
quelli delle finestre comprensive di infissi di cui all'allegato B del DM
11/3/08. Condizione indispensabile è, comunque, che il locale protetto sia
riscaldato: non ci sembra questa la condizione del box che quindi non può essere
agevolato.
34.
D - Ho intenzione di installare
alcuni pannelli fotovoltaici sopra il tetto per il fabbisogno di casa mia. Non
mi sembra però che siano incentivati dal "decreto edifici". E' vero?
Eventualmente non sono disponibili altre agevolazioni?
R - Il "decreto edifici" non riguarda il fotovoltaico e quindi non sono
agevolati da tale decreto tale tipologia di impianti ma è possibile avvalersi o
delle agevolazioni del 36% (vedi la
guida dell'Agenzia delle Entrate) o del "decreto fotovoltaico" reperibile
nella sezione "La normativa". E' tuttavia da tenere presente che la normativa
incentivante è stata modificata dall'art. 2 c. 143 e seg. della Finanziaria
2008, alla quale si rimanda per ulteriori dettagli. In ogni caso, il soggetto
attuatore non è l'ENEA ma il Gestore dei Servizi Elettrici (www.gsel.it)
al quale è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni o per scaricare l'apposita
guida.
35.
D - Voglio installare in casa mia
un condizionatore con funzione anche di pompa di calore. Posso accedere alle
detrazioni fiscali di cui al decreto del 19 febbraio 2007?
R - L'intervento dal 1/1/2008 è agevolato
dall'art. 1 c. 5 del citato "decreto edifici" solo in caso di sostituzione
totale o parziale di un impianto preesistente di climatizzazione invernale e
purché la pompa di calore abbia prestazioni non inferiori a quelle prescritte
dall'allegato H dello stesso decreto.
36.
D - In una villa trifamiliare i
proprietari di ciascuna unità immobiliare non hanno costituito un condominio.
Volendo cambiare la caldaia centralizzata con una nuova a condensazione, occorre
inviare un solo attestato di qualificazione energetica (allegato A) e una sola
scheda informativa (allegato E) o tanti attestati e tante schede quanti sono i
proprietari? Se è vera la prima ipotesi, chi è tenuto ad inviare la
documentazione? In un secondo caso, invece, i proprietari vorrebbero procedere
ad una riqualificazione globale dell'edificio ma gli impianti di riscaldamento
sono autonomi. Quanti allegati A e E occorre predisporre?
R - In analogia con quanto stabilito per la
richiesta di detrazione fiscale del 36%, si ritiene che in tutti i casi di
lavori comuni in edifici privi di condominio sia sufficiente un solo allegato A
se l'impianto di riscaldamento è centralizzato o tanti allegati A quanti sono
gli impianti. E' comunque sufficiente in tutti i casi un solo allegato E.
L'invio all'ENEA può essere fatto da uno qualsiasi dei proprietari.
37.
D - Sto ristrutturando un immobile
rurale precedentemente non accatastato e riscaldato solo con un caminetto e una
stufa a legna. Posso fruire delle detrazioni se metto infissi a norma e installo
una caldaia a condensazione?
R - Si ritiene che non sia possibile perché un edificio, per fruire delle
detrazioni, deve essere esistente e avere un impianto di riscaldamento
funzionante. Un edificio si considera esistente se risulta accatastato o se
almeno è stata presentata domanda di accatastamento e se viene pagata l'ICI, se
dovuta. Inoltre si ritiene che un impianto di riscaldamento, per essere
considerato tale, debba rispondere alla definizione di cui al punto 14
dell'allegato A al D. Lgs. 192/05, reperibile sul nostro sito e che qui si
riporta integralmente: "Impianto termico è un impianto tecnologico destinato
alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione
di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata
di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione,
distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di
controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di
riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali:
stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia
radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia
assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del
focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore
o uguale a 15 kW."
38.
D - Ho inviato la documentazione
all'ENEA ma non ho poi avuto riscontri. Come posso sapere se la mia
documentazione è stata accettata e se potrò accedere alla detrazione?
R - Non è al momento previsto che l'ENEA
riscontri la documentazione inviata, né in caso di invio corretto, né in caso di
invio incompleto, errato o non conforme. Si ribadisce, tuttavia, che gli unici
documenti da inviare sono l'attestato di qualificazione energetica e la scheda
informativa e che prova dell'avvenuto invio è la ricevuta postale della
raccomandata o la ricevuta informatica con il codice CPID (Codice Personale
IDentificativo) ritornata al mittente via e-mail in caso di invio informatico.
-
D – Sono un produttore di serramenti e devo
indicare la trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi nella
certificazione che sono tenuto a fornire al cliente. Posso eseguire il
calcolo con il metodo semplificato indicato nella norma UNI EN ISO 10077-1
se faccio riferimento a serramenti campione delle dimensioni specificate
nella UNI EN 14351-1? E che cosa devo indicare esattamente nella
certificazione?
R – La norma UNI EN 14351-1 Parte 1 “Norma di prodotto, caratteristiche
prestazionali di finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di
resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo” specifica che il valore di
trasmittanza termica della finestra comprensiva di infisso può essere
ricavato o mediante prova di laboratorio o mediante calcolo semplificato
secondo UNI EN ISO 10077-1 o ancora mediante calcolo agli elementi finiti
secondo UNI EN ISO 10077-2 in combinazione con il calcolo semplificato.
Fonti del MSE hanno precisato che è ammissibile anche detto calcolo
semplificato (come peraltro riportato nella sezione “Per i tecnici” del
sito) e, per quanto concerne la scelta di finestre campione da utilizzare
per il calcolo, può essere utilizzata la tabella E1 della UNI EN 14351-1 con
i relativi intervalli di applicazione diretta del calcolo stesso.
Quindi nella certificazione per il cliente il produttore deve:
- attestare che i valori di trasmittanza termica degli infissi installati
siano conformi a quanto prescritto dal DM 11/3/08 attraverso le
certificazioni dei singoli componenti, rilasciate dai produttori degli
elementi (profilati e vetri), nel rispetto della normativa europea in
materia di attestazione di conformità del prodotto (per il calcolo della
trasmittanza si può utilizzare l’infisso normalizzato e le regole di
estensione della ISO 14351-1, in alternativa al calcolo per ogni finestra);
- riportare i valori (stimati) di trasmittanza termica degli infissi
dismessi in un campo appositamente predisposto; qualora tale trasmittanza
non sia nota è lecito stimarne i valori.
-
D - Devo compilare l'attestato di qualificazione
energetica per l'intervento che sto realizzando ma ho dei dubbi su come
calcolare il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale
(punto 28). Potete aiutarmi?
R - Normalmente, con il metodo semplificato di cui all'allegato G si calcola
l'indice di prestazione energetica di cui al punto 29. Con le tabelle di cui
all'allegato C del D. Lgs. 192/05 si ricava il valore limite di tale indice
(punto 30). Il fabbisogno di energia primaria (punto 28) si ottiene
moltiplicando il valore del punto 29 per la superficie utile o per il volume
se l'edificio è non residenziale. Diversamente, si può calcolare il
fabbisogno applicando il D. Lgs. 192/05.
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D - Sono un tecnico abilitato e con la presente
si chiede se è ritenuta obbligatoria, per ottenere la detrazione fiscale del
55%, la produzione di un attestato di certificazione (o qualificazione)
energetica nel caso di installazione di pannelli solari al servizio di
strutture residenziali, sportive o ricreative o comunque in assenza di
impianto di climatizzazione invernale.
R - Riteniamo che la produzione di detta documentazione sia obbligatoria, in
considerazione di quanto riportato nella Finanziaria 2007 e nel decreto
attuativo del 19/02/2007 per tutti gli interventi realizzati nel 2007. Nei
casi da lei riportati è impossibile compilare in maniera esaustiva detta
documentazione, per mancanza dell’impianto di riscaldamento e in molti casi
anche di involucro edilizio (es. piscine scoperte, campeggi, ecc.) e in
questi casi, effettivamente, la redazione dell'attestato è inutile. Però, ad
evitare possibili contestazioni, si suggerisce di redigerlo comunque,
compilando esclusivamente le parti compilabili ed inviarcene quindi copia.
Per gli impianti realizzati dal 2008 l'attestato non è comunque più
richiesto.
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D - Vorrei sostituire una caldaia con un'altra
alimentata a biomasse combustibili e ritengo che, in quanto fonte
rinnovabile, il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione
invernale dell’edificio possa essere posto pari a zero. Di conseguenza
applicando il comma 344 della Finanziaria per tale tipo di intervento,
dovrebbe essere sempre soddisfatto il vincolo di riduzione dell’indice di
prestazione energetica. Si richiede un vostro parere in merito.
R - Lei ha ragione. L'art. 3 c. 3 del DM 11/3/08 precisa che, ai fini
dell'accesso alle detrazioni fiscali, il potere calorifico della biomassa
viene considerato pari a zero. Si può quindi accedere alla detrazione
fiscale applicando il comma 344 della Finanziaria e considerando pari a zero
il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale. Il DM
11/3/08, tuttavia, ha prescritto anche che la nuova caldaia a biomasse deve
rispettare le seguenti ulteriori condizioni: a) avere un rendimento utile
nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5;
b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta
del D. Lgs. 3/4/06 n. 152 (disponibile su questo sito) e successive
modifiche e integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme
regionali, se presenti; c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra
quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta dello stesso
D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. La rispondenza a tali
requisiti deve essere riportata nell’asseverazione compilata dal tecnico
abilitato.
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D - Ho iniziato dei lavori di
riqualificazione energetica nel 2007 per i quali ho già versato un acconto
lo scorso anno (2007). Ora sto completandoli (2008) e dovrò pagare il saldo
e le spese professionali. A quale normativa devo fare riferimento, a quella
del 2007 o quella del 2008? E con la denuncia dei redditi del giugno 2008
posso incominciare a detrarre il 55% di quanto ho pagato? E devo considerare
solo quello che ho pagato nel 2007 o posso portare in detrazione anche il
saldo del 2008?
R - Il "decreto edifici", come modificato dal DM 7/4/08, ha precisato che:
- per i lavori iniziati nel 2007 occorre far riferimento ai parametri
tecnici validi per il 2007 (art. 11bis); tuttavia, per quanto riguarda le
modalità di invio, si ritiene che occorrerà seguire la normativa del 2008
che prevede solo l'invio telematico (art. 4 c. 1-bis);
- solo quanto pagato nel 2007 potrà iniziare ad essere portato in detrazione
al 55% con la denuncia dei redditi del giugno 2008, valendo il criterio di
cassa, a condizione di attestare che i lavori non sono ultimati (art. 4 c.
1-quater);
- coloro che hanno completato un intervento nel 2008 avranno 90 giorni dal
termine dei lavori per inviare la documentazione secondo le modalità di cui
alla faq 2 e comunque - secondo il punto 3 della risoluzione 244/E
dell'11/9/07 dell'Agenzia delle Entrate, disponibile sul nostro sito - potrà
sempre essere possibile considerare la decorrenza dei termini dalla data di
collaudo dei lavori.
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D - Voglio riqualificare casa: ho già
prenotato una ditta per fare il cappotto alle pareti e ho ordinato nuove
finestre che rispettano i valori di trasmittanza richiesti. Ma il
serramentista non è sicuro di quali siano questi valori e mi dice che nel
2008 probabilmente non saranno più gli stessi del 2007. Ha ragione?
R - Si. Il DM 11/3/08, disponibile sul nostro sito, ha pubblicato i
nuovi valori di trasmittanza termica da rispettare, sia per le pareti, sia
per i tetti e solai, sia per le finestre per il 2008, 2009 e 2010. Si nota
che, procedendo con gli anni, tali valori diventano via via più restrittivi.
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D - Ho letto che il DM 11/3/08 contenente le
tabelle tecniche con i valori limite dell'indice di prestazione energetica e
di trasmittanza da rispettare per il 2008 è andato in vigore il 3 aprile
2008, ossia 15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. E'
così? E se si, i parametri tecnici da rispettare per i lavori effettuati dal
1° gennaio al 2 aprile sono quelli del 2007?
R - No, non è così. L'art. 1 c. 24 della Finanziaria 2008, in vigore dal 1°
gennaio 2008, stabilisce che, ai fini della proroga dell'agevolazione, gli
indici di risparmio energetico devono essere definiti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico da emanare entro il 28 febbraio. Il
decreto dell' 11/3/08 è pertanto attuativo della norma di proroga la quale
può essere applicata solo rispettando questi nuovi indici: non vi sarebbe,
infatti, copertura normativa per applicare alla norma di proroga gli indici
di trasmittanza termica e di climatizzazione invernale stabiliti in
relazione alla normativa vigente nel 2007. Se per l'entrata in vigore del
decreto attuativo si applicasse il criterio della "vacatio legis" si
dovrebbe affermare che l'art. 1, comma 20 della legge finanziaria per il
2008 entra in vigore non il 1° gennaio 2008 bensì 15 giorni dopo la
pubblicazione in G.U. del decreto di attuazione, con l'effetto che gli
interventi realizzati anteriormente non sarebbero agevolati. Non si può
nemmeno parlare di efficacia retroattiva per una norma di attuazione poiché
l'efficacia decorre da quando decorre la norma alla quale il decreto dà
attuazione, nel caso in esame dal 1° gennaio 2008. A conferma di ciò, si
tenga conto che anche per il 2007 il decreto che ha stabilito gli indici di
risparmio energetico è del 19 febbraio 2007 ma produce effetti fin dal 1°
gennaio del medesimo anno, data di entrata in vigore dei commi 344 e
seguenti della legge finanziaria per il 2007.
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D - Dal 2008 non è più richiesto l'attestato
di qualificazione energetica per la sostituzione di finestre comprensive di
infissi in singole unità immobiliari. Ma cosa si intende per "singole unità
immobiliari"?
R - In assenza di una precisa definizione da parte dei Ministeri competenti,
si deve ritenere che per "singola unità immobiliare" si intende una unità
immobiliare univocamente individuata tramite i dati catastali.
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D - Nel caso di interventi di sostituzione
infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari è
necessario inviare all'ENEA solo la nuova scheda informativa (allegato F).
Al punto 5 "costo dell'intervento" cosa deve essere indicato, il costo al
netto o al lordo delle spese professionali?
R - Nel caso di invio del solo allegato F le spese professionali
sono in genere ridotte al minimo e limitate alla sola redazione
dell'asseverazione per i pannelli solari in quanto nel caso delle finestre
tale asseverazione può essere sostituita da una certificazione del
produttore. Inoltre l'attestato di qualificazione energetica non è più
richiesto e l'allegato F stesso può essere redatto e spedito dall'utente
finale senza l'intervento di un tecnico. Quindi al punto 5 deve essere
indicato il costo dell'intervento al netto delle spese professionali. Se
tuttavia sono ancora presenti tali spese, queste sono comunque detraibili e
se ne può tener conto al punto 6 in cui viene richiesto l'importo utilizzato
per il calcolo della detrazione. Questo, come noto, è pari al costo
dell'intervento più le spese professionali sempre che tale somma sia
inferiore o uguale al tetto massimo di spesa ammissibile per detti
interventi (euro 109.090).
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D - Dal 2008 l'unico mezzo ammesso per
inviare la documentazione all'ENEA, tranne casi particolari per i quali la
complessità dei lavori realizzati non trovi adeguata descrizione negli
schemi pubblicati, è tramite il sito web. Ma sul sito è presente, oltre alle
schede informative, solo lo schema dell'attestato di qualificazione
energetica. Io sono residente in Lombardia e soggetto quindi all'obbligo
della certificazione energetica regionale. Come posso fare quindi ad
inviarvi detta certificazione?
R - Lei non ci deve inviare la certificazione regionale che invece deve
essere tenuta a disposizione per eventuali controlli ma un attestato di
qualificazione energetica secondo lo schema pubblicato sul sito inserendo i
dati presenti sull'attestato di certificazione in suo possesso.
FAQ elaborate
dall'E.N.E.A. (http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/)
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